Associazione Sommelier Della Sera
Viale della Repubblica 39/A
47042 Cesenatico Fc
P.Iva 04473500405
Rappresentante Fiscale Biguzzi Daniele
C.Fisc. BGZDNL62D92C573R
Statuto
Titolo 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1. E’ costituita l’associazione culturale denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE “SOMMELIER DELLA SERA”, di seguito denominata “Associazione”. L’Associazione ha sede in Cesenatico ed ha durata illimitata.
Art. 2. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, è a carattere volontario e democratico ed è motivata dalla decisione dei soci di approfondire la cultura del Vino e dei suoi aspetti degustativi, della Birra, dei Liquori e vivere l’esperienza del buon gusto come momento di crescita culturale e per mantenere viva e tramandare l’arte enologica e dei prodotti del territorio.
Art. 3. L’Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura del vino, della birra e dei loro derivati e di promuovere il consumo di questi prodotti con coscienza e consapevolezza senza condizionamenti derivanti dal nome o dal marketing.
In particolare l’Associazione si propone di informare e formare i soci sulla qualità dei prodotti enologici e sulle tecniche utilizzate per la loro degustazione e per la loro realizzazione, trasformazione e somministrazione con costi accessibili e con la collaborazione di personale qualificato e competente con scopo di finalità educativa.
Art. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività:
promuovere l’educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
favorire la conoscenza enogastronomica, in collaborazione con enti locali, associazioni, università, istituzioni, ecc.;
valorizzare le tradizioni e la storia dell’enogastronomia;
favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di presentazione, sviluppo e lancio di prodotti enologici anche attraverso visite, viaggi o eventi inerenti l’oggetto sociale;
favorire l’acquisto di gruppo di prodotti enologici e gastronomici, privilegiando i prodotti di territorio, rispettosi dell’ambiente e che utilizzino procedure e metodologie di produzione sostenibili;
promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione;
partecipare a rassegne, fiere e mercati artigianali tipici del settore
pubblicare su periodici, internet e/o social network le notizie riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto sociale;
promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori
promuovere o favorire la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite6. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo
L’Associazione, per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, potrà aderire ad associazioni di secondo livello i cui scopi sociali siano compatibili con gli scopi sociali dell’Associazione.
Titolo II – GLI ASSOCIATI
Art. 5. Può richiedere di diventare socio chiunque, persona fisica o ente, accetti e si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
Art. 6. La qualifica di socio si ottiene al momento della controfirma del Presidente sulla domanda scritta di ammissione, che verrà ratificata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. In caso di rigetto della domanda, il Presidente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Art. 7. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 8. I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Ai soci possono essere previsti rimborsi spese, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art. 9. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro la scadenza stabilita dal Consiglio direttivo.
Art. 10. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Titolo III – L’ASSEMBLEA
Art. 11. Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l’Assemblea ne deliberi la presenza.
Art. 12. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli aderenti che abbiano versato la quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento della stessa.
E’ convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità che l’Associazione si prefigge.
E’ comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 13. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante lettera o e-mail, in alternativa anche mediante pubblicazione sulla bacheca elettronica del sito internet dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 14. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
L’Assemblea ordinaria:
approva annualmente il rendiconto;
ogni cinque anni nomina e revoca i componenti degli organi sociali, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre;
delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci in prima convocazione, in seconda qualunque sia il ,numero dei presenti; mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Negli altri casi l’Assemblea delibera con la maggioranza dei soci presenti.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale o con altra pubblicizzazione anche elettronica.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 15. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti aventi diritto di voto.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
L’Assemblea straordinaria:
delibera sulle questioni che ne hanno reso necessaria la convocazione;
delibera sulle modifiche allo statuto dell’Associazione;
delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo le modalità di cui all’art. 24 del presente statuto.
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Titolo IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 16. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri eletti dall’Assemblea salvo il primo Consiglio Direttivo che è nominato nell’atto costitutivo. Tutti i componenti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
Art. 17. Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
stabilire annualmente il calendario delle attività associative
fissare la data dell’assemblea annuale;
redigere il rendiconto annuale;
assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività;
adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
proporre all’Assemblea l’espulsione di soci;
formulare i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
definisce la quota associativa necessaria al buon andamento dell’attività dell’Associazione da proporre in Assemblea
Art. 18. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carico quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo.
Nell’ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può attribuire delle specifiche funzioni ai singoli Consiglieri per il conseguimento dei fini sociali dell’Associazione. E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3.
Art. 19. Qualora durante il mandato vengano a mancare due o più consiglieri si procederà alla sostituzione alla prima Assemblea utile. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.
Art. 20. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario o ne faccia richiesta 1/3 dei consiglieri.
Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 21. Il Collegio dei sindaci Revisori è un organismo di garanzia e di controllo.
Qualora si renda necessario per legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato dall’Assemblea stessa Collegio dei Revisori formato da un massimo di 3 componenti, di cui uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del Codice Civile, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione, ma con comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa finanziaria dell’associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio ed all’Assemblea.
I Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. I Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Titolo V – IL PATRIMONIO
Art. 22. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;
da eventuali contributi di privati o di enti pubblici;
da eventuali beni acquisiti in proprietà dall’Associazione;
entrate derivanti da attività dell’Associazione per il perseguimento dell’attività istituzionale;
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.
Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, fondatori e componenti o collaboratori, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche in caso di recesso o scioglimento.
E’ sancita la intrasmissibilità delle quote associative.
Art. 23. L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci
Art. 24. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 15. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci, sentiti gli organismi di controllo definiti dalla normativa in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo V – NORME FINALI E AUTOMATICHE
Art. 25. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo.
Art. 26. Su decisione del Consiglio Direttivo l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) comporterà la variazione automatica della denominazione in Associazione Culturale “SOMMELIER DELLA SERA ETS”.
Art. 27. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte di cui all’art. 6 del d.lgs. 117/2017 in seguito all’emanazione dei decreti attuativi successivi alla costituzione.